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I comuni capoluogo di circondario hanno la facolta' di rinunziare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari, e di chiedere al ministro della pubblica istruzione, entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art15 · fonte del testo