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I comuni capoluogo di circondario hanno la facolta' di rinunziare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari, e di chiedere al ministro della pubblica istruzione, entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
