Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Regio provveditore agli studi:
tolto: vigila sull' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della deputazione scolastica;
tolto: ordina e cura il pagamento dello stipendio, degli assegni al personale addetto alle scuole, e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica;
tolto: ordina, nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per gravi motivi d'ordine interno, l'immediata chiusura temporanea delle scuole e degli istituti di istruzione e di educazione elementare;
tolto: sospende, in via provvisoria, nei casi di gravita' eccezionale, gli impiegati e gl' inservienti dell'ufficio e delle scuole, gl' ispettori, i vice ispettori, i direttori didattici, gl' insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico.
tolto: Dei provvedimenti ordinati per urgenza, il provveditore agli studi da' immediata partecipazione al presidente della Delegazione governativa; in quanto essi concernono il personale, ne riferisce al Consiglio di disciplina per i provvedimenti definitivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art11 · fonte del testo