Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 195 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'articolo precedente sara' assunto per intiero dallo Stato e fara' carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

tolto: Fara' carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantirne il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

tolto: Sul residuo capitale al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4 25 per cento, sara' ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento, l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento.

tolto: La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla detta diminuzione d'interesse, sara' operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art25 · fonte del testo