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[1]Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'articolo precedente sara' assunto per intiero dallo Stato e fara' carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

[2]Fara' carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantirne il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

[3]Sul residuo capitale al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4 25 per cento, sara' ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento, l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento.

[4]La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla detta diminuzione d'interesse, sara' operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art25 · fonte del testo