Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per gli edifici scolastici dei comuni considerati negli articoli 50, 76 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, si applicheranno fino alla concorrenza di 100,000 lire le disposizioni della legge stessa, e per le somme eccedenti le lire 100,000 le disposizioni della presente legge.
tolto: Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui alla detta legge 15 luglio 1906, n.383, potra' esser concesso nel periodo massimo di 50 anni, in corrispondenza dell'ammortamento dei mutui stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art27 · fonte del testo