Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per gli edifici scolastici dei comuni considerati negli articoli 50, 76 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, si applicheranno fino alla concorrenza di 100,000 lire le disposizioni della legge stessa, e per le somme eccedenti le lire 100,000 le disposizioni della presente legge.
[2]Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui alla detta legge 15 luglio 1906, n.383, potra' esser concesso nel periodo massimo di 50 anni, in corrispondenza dell'ammortamento dei mutui stessi.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
