Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario, istituite nei comuni e nelle borgate, saranno riordinate secondo le norme seguenti:
tolto: 1° nei comuni e nelle borgate ove sia istituita una sola di tali scuole, all'insegnante che vi e' preposto e' affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;
tolto: 2° nei comuni e nelle borgate in cui esistono due di tali scuole, saranno istituite quattro classi miste, e l'insegnamento e' affidato in orari diversi ed a norma del citato art. 6, per quanto riguarda l'orario, a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento; 3° nei comuni e nelle borgate, nei quali tali scuole siano piu' di due, si procedera' con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la quarta classe.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art33 · fonte del testo