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[1]Le scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario, istituite nei comuni e nelle borgate, saranno riordinate secondo le norme seguenti:

[2]1° nei comuni e nelle borgate ove sia istituita una sola di tali scuole, all'insegnante che vi e' preposto e' affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;

[3]2° nei comuni e nelle borgate in cui esistono due di tali scuole, saranno istituite quattro classi miste, e l'insegnamento e' affidato in orari diversi ed a norma del citato art. 6, per quanto riguarda l'orario, a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento; 3° nei comuni e nelle borgate, nei quali tali scuole siano piu' di due, si procedera' con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la quarta classe.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art33 · fonte del testo