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[1]Nei comuni e nelle borgate, nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la quarta classe, l'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, e' esteso alla quarta classe elementare.
[2]Le classi quinta e sesta non potranno essere istituite se il comune non abbia adempiuto agli obblighi di legge relativamente alle scuole nelle frazioni.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
