Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il riordinamento delle scuole disposto negli articoli 33 e 34 dovra' essere attuato in un triennio, a cominciare dall' anno scolastico 1911-912. Nel primo anno saranno riordinate le scuole nelle quali gli alunni iscritti superarono nell' anno scolastico 1910-911 il numero di 70; nel secondo anno quelle nelle quali superarono il numero di 50; nel terzo anno le rimanenti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art35 · fonte del testo