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[1]Gli insegnanti, per giustificati motivi di salute o di famiglia legalmente accertati, possono chiedere alla Deputazione scolastica di essere dispensati dall'assumere il servizio nelle classi alternate.
[2]La dispensa puo' essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica nell'interesse della scuola, quando l'insegnante non sia giudicato idoneo all'insegnamento in due classi.
[3]La deliberazione della Deputazione scolastica costituisce provvedimento definitivo, contro il quale non e' ammesso ricorso in merito.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
