Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli insegnanti, per giustificati motivi di salute o di famiglia legalmente accertati, possono chiedere alla Deputazione scolastica di essere dispensati dall'assumere il servizio nelle classi alternate.

[2]La dispensa puo' essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica nell'interesse della scuola, quando l'insegnante non sia giudicato idoneo all'insegnamento in due classi.

[3]La deliberazione della Deputazione scolastica costituisce provvedimento definitivo, contro il quale non e' ammesso ricorso in merito.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art37 · fonte del testo