Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli aumenti del decimo sugli stipendi ordinati all'art. 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
[2]Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo la pubblicazione della presente legge, saranno liquidati sulla base degli stipendi aumentati a norma dell'art. 39.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
