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[1]Gli aumenti del decimo sugli stipendi ordinati all'art. 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

[2]Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo la pubblicazione della presente legge, saranno liquidati sulla base degli stipendi aumentati a norma dell'art. 39.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art40 · fonte del testo