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[1]Nei comuni, che avranno la diretta amministrazione delle scuole, la direzione didattica e' mantenuta a norma della legge 19 febbraio 1903, n. 45.
[2]I comuni che abbiano piu' di 200 classi elementari con maestro proprio devono, col regolamento scolastico, costituire la direzione generale o stabilire che la direzione didattica sia affidata a un Consiglio di direzione composto di direttori, a norma del regolamento comunale.
[3]Quando il numero delle classi elementari sia superiore al doppio di quello stabilito dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, quale numero minimo per l'obbligo di provvedere alla nomina del direttore didattico, il comune determinera' col regolamento scolastico il numero delle classi assegnate alla vigilanza del direttore e dei vice-direttori didattici.
[4]Il comune ha facolta' di provvedere ai posti di direttore e di vice direttore didattico, o mediante concorso interno per titoli fra gl'insegnanti dello stesso comune abilitati alla direzione didattica, o mediante concorso pubblico per titoli ed esame.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 23 luglio 1915
