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[1]Nei comuni, che avranno la diretta amministrazione delle scuole, la direzione didattica e' mantenuta a norma della legge 19 febbraio 1903, n. 45.
[2]I comuni che abbiano piu' di 200 classi elementari con maestro proprio devono, col regolamento scolastico, costituire la direzione generale o stabilire che la direzione didattica sia affidata a un Consiglio di direzione composto di direttori, a norma del regolamento comunale.
[3]Quando il numero delle classi elementari sia superiore al doppio di quello stabilito dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, quale numero minimo per l'obbligo di provvedere alla nomina del direttore didattico, il comune determinera' col regolamento scolastico il numero delle classi assegnate alla vigilanza del direttore e dei vice-direttori didattici.
[4]Il comune ha facolta' di provvedere ai posti di direttore e di vice direttore didattico, o mediante concorso interno per titoli fra gl'insegnanti dello stesso comune abilitati alla direzione didattica, o mediante concorso pubblico per titoli ed esame. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006
4Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "E' sospesa fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, la pubblicazione dei bandi di concorso a posti: [...] c) per la direzione didattica di cui all'art. del 22 testo unico approvato con R. decreto 21 ottobre 1903, n. 431, e all'art. 42 della legge 4 giugno 1911, n. 487, nelle scuole maschili e femminili".
Testo in vigore dal 23 luglio 1915 al 16 dicembre 2009
