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[1]I comuni che, secondo le precedenti disposizioni di questa legge, conservano la direzione e l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, sono tenuti a provvedere anche ai posti, che si rendano disponibili durante l'anno pel quale sia stato indetto il concorso, in base alla graduatoria compilata, e con le norme dettate dall'art. 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431.

[2]Col bando del concorso il comune ha la facolta' di protrarre a un biennio la durata ed efficacia della graduatoria di cui all'art. 4 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art44 · fonte del testo