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[1]Per i comuni che, giusta gli articoli 14 e seguenti della presente legge, hanno le scuole dirette ed amministrate dal Consiglio scolastico, il Consiglio provvede alla gestione:

[2]dei fondi e delle rendite comunque provenienti, destinate alla istruzione e all' educazione elementare e popolare tenendole separate dalle rendite delle istituzioni aventi un fine speciale che deve essere rispettato, salve, per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390;

[3]delle assegnazioni fatte dallo stato alla provincia, dei concorsi, sussidi rimborsi destinati all' istruzione e all' educazione elementare e popolare;

[4]dei contributi della provincia e dei comuni determinati dalla legge e deliberati dagli enti locali a favore dell'istruzione e della educazione elementare e popolare;

[5]delle tasse scolastiche e degli eventuali contributi versati dagli alunni.

[6]Provvede inoltre:

[7]all' approvazione del bilancio scolastico provinciale; degli storni dall'una all' altra categoria degli stanziamenti del bilancio; del conto consuntivo dell'esercizio finanziario che dovra' essere trasmesso, non piu' tardi del 31 ottobre, alla Corte dei conti per l'approvazione definitiva;

[8]all' istituzione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, di scuole elementari, d'insegnamenti facoltativi e di scuole complementari;

[9]alla nomina, alla promozione, al trasferimento, al collocamento a riposo, al licenziamento degli insegnanti;

[10]a tutte le altre attribuzioni, relative all' istruzione elementare e popolare, conferite al Consiglio comunale dalle leggi anteriori alla presente.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art6 · fonte del testo