Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 172 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La Deputazione scolastica rappresenta il Consiglio e ne eseguisce le deliberazioni:
tolto: adotta, in caso d' urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio scolastico, cui nella prima adunanza ne spetta la ratifica;
tolto: prepara il bilancio provinciale, allegandovi, per chiarimento, il prospetto delle spese per ciascun comune;
tolto: provvede agli storni dall' uno all' altro capitolo degli stanziamenti del bilancio; ai prelevamenti dal fondo delle spese impreviste; alla preparazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario;
tolto: riferisce al Consiglio scolastico sulle proposte presentate dai comuni per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola: e per i comuni che trascurino di provvedere di loro iniziativa alla regolare sistemazione degli edifici e dei locali a uso di scuola, promuove dal Consiglio scolastico i provvedimenti opportuni;
tolto: delibera lo sdoppiamento delle classi e, sentito il Comune interessato, l'assunzione temporanea degl'insegnanti;
tolto: delibera sulle domande di congedo e di collocamento in aspettativa presentate dagl' insegnanti;
tolto: vigila sull' andamento delle scuole;
tolto: prepara gli atti e le proposte per le deliberazioni del Consiglio scolastico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art9 · fonte del testo