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[1]Per provvedere alla riforma, di cui nell' articolo precedente, e ad istituire o sussidiare scuole normali o convitti per alunne o alunni di scuole normali, che siano aperti da enti morali nelle provincie, dove ne sia riconosciuto il bisogno per la percentuale elevata degli analfabeti o per la mancanza degl' insegnanti o per la insufficienza delle scuole normali esistenti nelle provincie limitrofe, sono inscritti, a cominciare dall' esercizio 1911-12, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i seguenti stanziamenti: esercizio 1911-12, lire 100,000; 1912-13, L. 250,000; 1913-14, L. 400,000; 1914-15, L. 700,000 L. 1915-16, sino all' esercizio 1920-21, L. 1,000,000.
[2]Concorrendo tutte o parte delle condizioni stabilite nel comma precedente, il Governo e' autorizzato a decretare la istituzione di scuole complementari e di scuole normali, procedendo a tal fine all' ampliamento o alla trasformazione di collegi, di conservatorii e di altri istituti di istruzione che siano ritenuti idonei a preparare maestri elementari, sentito il parere del Consiglio comunale interessato.
[3]Le norme generali per il procedimento di trasformazione saranno stabilite con legge speciale.
[4]Nel determinare le sedi di nuovi istituti di preparazione dei maestri elementari si terra' anche conto della misura dei contributi offerti dagli enti locali.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
