Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ad ogni scuola normale dovra' corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio.
tolto: Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all'ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.
tolto: L' assegnazione degl'insegnanti alle scuole di tirocinio e' fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, sentito, anno per anno, il Consiglio dei professori della scuola normale con l'intervento dell'ispettore scolastico della circoscrizione.
tolto: L' assegnazione alle classi di tirocinio sara' fatta, anno per anno esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall' insegnante.
tolto: L' indennita' da corrispondersi agli insegnanti delle scuole di tirocinio non potra' essere minore di lire 150 all' anno e sara' determinata dal regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art66 · fonte del testo