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[1]Ad ogni scuola normale dovra' corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio.

[2]Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all'ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.

[3]L' assegnazione degl'insegnanti alle scuole di tirocinio e' fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, sentito, anno per anno, il Consiglio dei professori della scuola normale con l'intervento dell'ispettore scolastico della circoscrizione.

[4]L' assegnazione alle classi di tirocinio sara' fatta, anno per anno esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall' insegnante.

[5]L' indennita' da corrispondersi agli insegnanti delle scuole di tirocinio non potra' essere minore di lire 150 all' anno e sara' determinata dal regolamento.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art66 · fonte del testo