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[1]Oltre al fondo inscritto in bilancio per effetto delle leggi 12 luglio 1896, n. 293, e 24 marzo 1907, n. 116, per borse di studio, le quali sono conservate nel numero e nell' ammontare attuale, e' inscritta, pel conferimento di altre borse di studio a favore di alunni delle scuole normali, una maggiore somma di L. 60,000 per l'esercizio 1910-911, che sara' aumentata di L. 120,000 per ciascuno degli esercizi successivi, fino a raggiungere la somma di L. 600,000.

[2]L'ammontare di ciascuna nuova borsa di studio e' di L. 500 per gli alunni e 400 per le alunne.

[3]Le borse di studio per gli alunni si possono concedere, con le garanzie che saranno stabilite nel regolamento, anche per gli studi preparatori alle scuole normali, fatti nelle scuole medie pubbliche di primo grado.

[4]Di queste borse, venti saranno destinate ai maestri elementari della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali.

[5]La concessione delle borse non potra' essere fatta all'alunno la cui famiglia dimori nella citta' sede della scuola normale.

[6]Nel regolamento saranno stabilite le norme pel conferimento di tutte le borse di studio contemplate nel presente articolo.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art68 · fonte del testo