Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 212 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e' affidata al Regio provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore o del vice-ispettore scolastico. Questi vigilano, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento:
tolto: 1° sulla formazione dell'elenco degli obbligati all'istruzione elementare;
tolto: 2° sulle iscrizioni alle scuole aperte nel comune;
tolto: 3° sulla frequenza degl'iscritti;
tolto: 4° sulla ricerca degli obbligati, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407;
tolto: 5° sull' adempimento dell'obbligo scolastico stabilito per gli adulti analfabeti dall'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407;
tolto: 6° sull' osservanza dell'obbligo della istruzione da parte degli alunni che vi adempiono con l'istruzione privata o paterna.
tolto: Nel caso d'inadempimento dell'ufficio comunale e dei maestri nel compiere, entro i termini stabiliti, gli atti prescritti per assicurare la formazione degli elenchi, la regolare tenuta dei registri d' iscrizione e di frequenza e la denuncia dei mancanti all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle ammende, l'ispettore e il vice-ispettore provvedono d'ufficio, sostituendosi alle autorita' chiamate a compiere i singoli atti stabiliti dalla legge e dal regolamento.
tolto: Nel caso d'inadempimento da parte delle autorita' comunali, l'ispettore o il vice-ispettore possono valersi per la ricerca degli obbligati, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407, del concorso degli agenti della forza pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art69 · fonte del testo