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[1]La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e' affidata al Regio provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore o del vice-ispettore scolastico. Questi vigilano, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento:

[2]1° sulla formazione dell'elenco degli obbligati all'istruzione elementare;

[3]2° sulle iscrizioni alle scuole aperte nel comune;

[4]3° sulla frequenza degl'iscritti;

[5]4° sulla ricerca degli obbligati, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

[6]5° sull' adempimento dell'obbligo scolastico stabilito per gli adulti analfabeti dall'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

[7]6° sull' osservanza dell'obbligo della istruzione da parte degli alunni che vi adempiono con l'istruzione privata o paterna.

[8]Nel caso d'inadempimento dell'ufficio comunale e dei maestri nel compiere, entro i termini stabiliti, gli atti prescritti per assicurare la formazione degli elenchi, la regolare tenuta dei registri d' iscrizione e di frequenza e la denuncia dei mancanti all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle ammende, l'ispettore e il vice-ispettore provvedono d'ufficio, sostituendosi alle autorita' chiamate a compiere i singoli atti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

[9]Nel caso d'inadempimento da parte delle autorita' comunali, l'ispettore o il vice-ispettore possono valersi per la ricerca degli obbligati, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407, del concorso degli agenti della forza pubblica.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art69 · fonte del testo