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[1]Per venire in aiuto alle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, il fondo generale inscritto nel capitolo 216 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-911 sara' aumentato, a cominciare dallo esercizio 1910-911 e per 5 esercizi consecutivi, fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di L. 920,000.

[2]Il fondo inscritto nel capitolo n. 217 dello stato di previsione dell'esercizio 1910-911 per sussidi a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, e' portato a L. 105,500. Questo stanziamento potra' essere aumentato negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

[3]Il fondo generale per assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel capitolo n. 205 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-911, e' portato a L. 574,000 in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 1910-911 fino all'esercizio 1915-916.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art76 · fonte del testo