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[1]E' istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

[2]La Sezione e' composta:

[3]1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro; 2° del direttore generale dell'istruzione elementare e popolare o di chi ne fa le veci;

[4]3° di una persona scelta dal ministro fra quelle che per opere o per insegnamenti sieno venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

[5]4° di un direttore e di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;

[6]5° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;

[7]6° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagl'insegnanti elementari.

[8]Il ministro nomina, fra i tre membri del Consiglio superiore, il presidente della Sezione.

[9]Il presidente e i membri della Sezione durano in carica un quadriennio; sono riconfermabili o rieleggibili.

[10]I membri della Sezione di cui al n. 1° decadranno dall' ufficio quando cessino di far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

[11]Il voto del presidente prevale in caso di parita'.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art77 · fonte del testo