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[1]La Sezione da' parere sulle questioni concernenti i programmi e l'indirizzo pedagogico della scuola primaria e popolare, dei giardini d'infanzia e delle altre istituzioni che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare, e sui ricorsi relativi ai libri di testo.

[2]Il parere della Sezione puo' essere richiesto sui progetti di legge o di regolamenti, che riflettano l'ordinamento dell'istruzione elementare e popolare.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art78 · fonte del testo