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[1]Le disposizioni relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione locale entreranno in vigore colla pubblicazione della presente legge; tutte le altre, a cominciare dal 1° luglio Il passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sara', entro l'anno 1913, stabilito con decreto Reale per ciascuna provincia, a mano a mano che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli scolastici.
[2]Fino all' emanazione del decreto Reale l'amministrazione della scuola continuera' ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 14 gennaio 1915
