Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione locale entreranno in vigore colla pubblicazione della presente legge; tutte le altre, a cominciare dal 1° luglio Il passaggio dell'amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sara', entro l'anno 1913, stabilito con decreto Reale per ciascuna provincia, a mano a mano che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli scolastici. 3

[2]Fino all' emanazione del decreto Reale l'amministrazione della scuola continuera' ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il Regio Decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 1914, n. 1443, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine stabilito dall'art. 87, comma 2 del presente decreto e' prorogato al 28 febbraio 1915, sino al quale giorno e' anche protratta a tutti gli effetti l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2°, 3° e 4° del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 14 gennaio 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 23 dicembre 1913, n. 1394, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 1914, n. 1443, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine stabilito dall'art. 87, comma 2 del presente decreto e' prorogato al 28 febbraio 1915, sino al quale giorno e' anche protratta a tutti gli effetti l'efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2°, 3° e 4° del R. decreto 23 dicembre 1913, n. 1394.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art87 · fonte del testo