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[1]Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l'insegnamento di questa lingua dovra' essere impartito dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all' orario delle scuole medesime,

[2]Nei suddetti comuni ove siano istituite la 5ª e 6ª classe popolari, l'insegnamento del francese dovra' essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ora dell'orario per le materie obbligatorie.

[3]A tale scopo il fondo inscritto nello stato di previsione per l'esercizio 1910-911 per l'insegnamento del francese nei comuni della valle d' Aosta sara' di lire 20,000, e di lire 10,000, per le valli di Susa e del Pinerolese.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art89 · fonte del testo