Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1913 al 16 dicembre 2009. 269 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare, inscritte nella tabella E, annessa alla presente legge, non potranno, in ciascuno degli esercizi dal 1911-912 al 1920-921, superare l'ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.
tolto: E' consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.
tolto: E' istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella E, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull' istruzione elementare e popolare.
tolto: Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per la istruzione elementare e popolare, saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.
tolto: Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell'istruzione elementare e popolare, sia alla chiusura dell'esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.
tolto: La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, restera' impegnata ed inscritta nel fondo dei residui degli esercizi successivi.
tolto: Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma del presente articolo, saranno inscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso:
tolto: Con tale procedimento si fara' luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1911-912.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art90 · fonte del testo