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[1]La Deputazione scolastica rappresenta il Consiglio e ne eseguisce le deliberazioni:

[2]adotta, in caso d' urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio scolastico, cui nella prima adunanza ne spetta la ratifica;

[3]prepara il bilancio provinciale, allegandovi, per chiarimento, il prospetto delle spese per ciascun comune;

[4]provvede agli storni dall' uno all' altro capitolo degli stanziamenti del bilancio; ai prelevamenti dal fondo delle spese impreviste; alla preparazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario;

[5]riferisce al Consiglio scolastico sulle proposte presentate dai comuni per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola: e per i comuni che trascurino di provvedere di loro iniziativa alla regolare sistemazione degli edifici e dei locali a uso di scuola, promuove dal Consiglio scolastico i provvedimenti opportuni;

[6]delibera lo sdoppiamento delle classi e, sentito il Comune interessato, l'assunzione temporanea degl'insegnanti;

[7]delibera sulle domande di congedo e di collocamento in aspettativa presentate dagl' insegnanti;

[8]vigila sull' andamento delle scuole;

[9]prepara gli atti e le proposte per le deliberazioni del Consiglio scolastico.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art9 · fonte del testo