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E' autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio per l'esercizio 1910-911, delle somme occorrenti per provvedere all'anticipazione ai Consigli scolastici dei concorsi e rimborsi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407, per il primo semestre dell'anno solare 1911.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art91 · fonte del testo