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Gli stanziamenti disposti in virtu' degli articoli 67 (primo comma), 71, 72 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in favore delle provincie meridionali, per la Sardegna, per la Sicilia, e per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, per Isola d' Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di' Roma, continueranno ad essere erogate a vantaggio della istruzione nelle stesse provincie a norma della citata legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art92 · fonte del testo