Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 107 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 17 sara' fatta d' accordo tra i Consigli scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.
tolto: In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull' ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d'appello, e nelle provincie ove manchi la Corte di appello, dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un commissario membro del Consiglio scolastico designato dal Consiglio medesimo e di un commissario eletto dal Consiglio comunale, determinera' l'ammontare del contributo.
tolto: La deliberazione della Commissione e' esecutiva. Contro la liquidazione resta salva l'azione in sede giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art93 · fonte del testo