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[1]La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 17 sara' fatta d' accordo tra i Consigli scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

[2]In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull' ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d'appello, e nelle provincie ove manchi la Corte di appello, dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un commissario membro del Consiglio scolastico designato dal Consiglio medesimo e di un commissario eletto dal Consiglio comunale, determinera' l'ammontare del contributo.

[3]La deliberazione della Commissione e' esecutiva. Contro la liquidazione resta salva l'azione in sede giudiziaria.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art93 · fonte del testo