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[1]Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi, e composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del Comune capoluogo della Provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d'istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.
[2]I membri elettivi sono sempre rieleggibili.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 14 febbraio 1922
