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[1]Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi, e composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del Comune capoluogo della Provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d'istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.
[2]I membri elettivi sono sempre rieleggibili.
[3]((Alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle Provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate d'istruzione media e normale, sara' aggregato, per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, un capo di istituto od insegnante delle scuole stesse nominato con decreto Ministeriale ogni triennio)).
Testo in vigore dal 14 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009
