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[1]Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi, e composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del Comune capoluogo della Provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d'istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

[2]I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

[3]((Alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle Provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate d'istruzione media e normale, sara' aggregato, per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, un capo di istituto od insegnante delle scuole stesse nominato con decreto Ministeriale ogni triennio)).

Testo in vigore dal 14 febbraio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1922

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 14 febbraio 1922. 45 parole aggiunte.

aggiunto: Alla Giunta provinciale delle scuole medie, in quelle Provincie nelle quali vi siano almeno quattro scuole pareggiate d'istruzione media e normale, sara' aggregato, per gli affari riflettenti le scuole pareggiate, un capo di istituto od insegnante delle scuole stesse nominato con decreto Ministeriale ogni triennio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art97 · fonte del testo