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[1]Dalle somme assegnate per il fondo di riserva al n. 13 della tabella E annessa alla legge 30 giugno 1903, n. 293, il Governo e' autorizzato a prelevare a favore della costruzione delle ferrovie complementari di cui all'art. 6, lettere a), b), c), d) della presente legge, le seguenti somme:
[2]Esercizio 1905-906... L. 2.000.000 Id. 1906-907... » 2.000.000 Id. 1907-908... » 2.000.000 ------------ L. 6.000.000 ------------
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
