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Col 1° luglio 1905, sui residui dell'esercizio 1904-905 pei fondi assegnati ai capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, descritti nella tabella B annessa alla presente legge, il Governo e' pure autorizzato a prelevare la somma di L. 6,000,000 per le spese di costruzione delle ferrovie complementari di cui al precedente articolo 6, lettere a), b), c), d).
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
