Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Col 1° luglio 1905, sui residui dell'esercizio 1904-905 pei fondi assegnati ai capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, descritti nella tabella B annessa alla presente legge, il Governo e' pure autorizzato a prelevare la somma di L. 6,000,000 per le spese di costruzione delle ferrovie complementari di cui al precedente articolo 6, lettere a), b), c), d).

Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-09;413~art11 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari