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[1]Le sovvenzioni chilometriche, che il Governo del Re e' autorizzato a concedere per costruzione ed esercizio di ferrovie, possono essere assegnate, qualunque sia il sistema di trazione, o la misura dello scartamento, quand'anche ottenuta con interposizione di binario ad altro esistente, nonche' per le ferrovie o per i tratti di ferrovie che siano stabilite su strade ordinarie, quantunque senza sede separata.
[2]Le ferrovie sovvenzionate debbono, sempre quando e' possibile, allacciarsi alle ferrovie esistenti. Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore, s'intendera' soddisfatta la condizione dell'allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della stazione della ferrovia esistente, in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci.
[3]Salvo le disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali, nella determinazione della sovvenzione si terra' conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione totale o parziale delle strade ordinarie e degli impianti ferroviari esistenti, e si dovra' accertare che col tracciato proposto si venga a fare, delle strade ordinarie, il maggior uso possibile nei rispetti tecnici ed economici.
[4]E' abrogato l'art. 8 della legge 4 dicembre 1902, n. 506.
[5]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/08/1905, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
