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[1]Sono mantenute in vigore dal 1° luglio 1905 sino al 30 giugno 1906 le disposizioni attualmente vigenti per l'esercizio economico su linee comprese nella rete delle ferrovie dello Stato ed in quella delle strade ferrate meridionali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carlo Ferraris. Carcano. A. Majorana.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
