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La inclusione, negli atti di concessione, della riserva per il riscatto entro due anni dal compimento della costruzione delle linee complementari stabilita nell'art. 12 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, sara' limitata a quelle linee a sezione normale che a giudizio del Governo possano in seguito essere utilmente aggiunte ad una rete di ferrovie di proprieta' dello Stato.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 agosto 1908
