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[1]Il Governo potra' autorizzare le societa' concessionarie di ferrovie ad emettere, agli effetti dell'art. 171 del codice di commercio, obbligazioni garantite sulle sovvenzioni chilometriche.
[2]La garanzia pero' non potra' essere data che sulla parte delle sovvenzioni relativa al servizio dei capitali da impiegare per la costruzione della ferrovia, dovendo la residua parte rimanere disponibile per le previste passivita' dell'esercizio.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
