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[1]Il Governo provvedera', mediante appalti a misura ed a prezzo fatto, alla costruzione:
- a)del tronco da Spilimbergo a Gemona;
- b)del tronco da Poggio Rusco a Verona;
- c)delle ferrovie Pietrafitta-Rogliano, Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, a sezione ridotta, e Cosenza-Paola a sezione normale;
- d)delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia-Aidone;
- e)delle altre ferrovie complementari indicate nella legge 4 dicembre 1902, n. 506, e di quelle indicate nella legge 31 marzo 1904, n. 140, le quali al 30 giugno 1906 non fossero state concesse a societa' o ditte private.
[2]Le linee Borgo San Donnino-Gaiano, Monza-Besana-Oggiono e Cento-Ferrara e quelle altre che fossero indicate dagli enti interessati potranno essere concesse all'industria privata anche posteriormente al 30 giugno 1906.
[3]Entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, le ferrovie a sezione ridotta di cui nella lettera c e quelle indicate nella lettera d potranno essere concesse all'industria privata secondo le disposizioni della legge 4 dicembre 1902, n. 506, e del seguente art. 9.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
