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[1]Per la costruzione delle ferrovie indicate alle lettere a, b, c, d del precedente articolo, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 108 milioni; e le somme occorrenti negli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908 saranno stanziate nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici in conformita' alla tabella A annessa alla presente legge.

[2]Fino a che non sia emanata la legge di cui al seguente art. 12, gl'impegni relativi al pagamento di lavori appaltati per un importo superiore agli indicati stanziamenti saranno presi, con decorrenza dall'esercizio 1908-909, sulle somme gia' assegnate a ciascuna delle dette linee, a titolo di sovvenzioni chilometriche, dalla legge 4 dicembre 1902, n 506.

[3]Alle spese di costruzione, per conto dello Stato, delle ferrovie indicate nella lettera e del precedente articolo, che non siano state concesse all'industria privata, sara' provveduto con le somme rispettivamente assegnate a titolo di sovvenzioni chilometriche dalle leggi 4 dicembre 1902, numero 506, e 31 marzo 1904, n. 140; i pagamenti potranno essere effettuati mediante annualita' in un tempo superiore alla durata dei lavori.

Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-07-09;413~art7 · fonte del testo

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