Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per le ferrovie complementari di cui alla legge 4 dicembre 1902, n. 506, le somme da destinare annualmente al pagamento dei lavori saranno inscritte nel bilancio dei lavori pubblici entro i limiti di lire 60,000,000 assegnati alla parte straordinaria.

[2]Per le ferrovie di cui alla legge 31 marzo 1904, n. 140, tali somme saranno inscritte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

[3]Per le sovvenzioni da accordare a societa' o ditte private per l'eventuale esercizio delle ferrovie costruite direttamente dallo Stato nei modi indicati nel precedente articolo 6, sara' provveduto con leggi speciali.

Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-09;413~art8 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari