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[1]Per le ferrovie complementari di cui alla legge 4 dicembre 1902, n. 506, le somme da destinare annualmente al pagamento dei lavori saranno inscritte nel bilancio dei lavori pubblici entro i limiti di lire 60,000,000 assegnati alla parte straordinaria.
[2]Per le ferrovie di cui alla legge 31 marzo 1904, n. 140, tali somme saranno inscritte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.
[3]Per le sovvenzioni da accordare a societa' o ditte private per l'eventuale esercizio delle ferrovie costruite direttamente dallo Stato nei modi indicati nel precedente articolo 6, sara' provveduto con leggi speciali.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 dicembre 2009
