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[1]L'ufficio di economo sara' affidato a uno dei segretari che abbia la necessaria attitudine e presti la dovuta cauzione. Esso terra' la cassa dell'ufficio, e avra' in consegna, sotto la propria responsabilita', gli arredi dell'Istituto.
[2]Nelle citta' dove sono piu' istituti gli uffici di economo o alcuni di essi possono essere riuniti in un solo ufficio.
Testo in vigore dal 4 luglio 1907 al 24 dicembre 1916
