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[1]((L'ufficio di economo sara' affidato con decreto del ministro della Istruzione pubblica ad uno degli impiegati addetti all'Istituto, escluso il direttore o chi ne faccia le veci, purche' ne abbia le necessarie attitudini e presti la dovuta cauzione. Egli terra' la cassa dell'Ufficio e avra' in consegna, sotto la propria responsabilita', gli arredi dell'Istituto.
[2]In caso di bisogno, funzionari dei ruoli organici approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, potranno essere adibiti all'ufficio anzidetto e destinati alle sedi ove sia necessaria l'opera loro.
[3]Secondo l'importanza dell'ufficio, all'economo verra' corrisposta una retribuzione annua da cento a quattrocento lire, fissata di volta in volta col decreto di nomina.
[4]Nelle citta' ove sono piu' Istituti, gli uffici di economo od alcuni di essi possono essere riuniti in uno solo; in tal caso pero' la retribuzione complessiva non potra' eccedere le lire seicento)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1649, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto durante lo stato di guerra e fino a quando non siasi altrimenti provveduto.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1916 al 28 febbraio 1924
