Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Abrogato dal 28 febbraio 1924
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Articolo abrogato dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.
Abrogato dal 28 febbraio 1924
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4 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1916 al 28 febbraio 1924. 141 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficio di economo sara' affidato con decreto del ministro della Istruzione pubblica ad uno degli impiegati addetti all'Istituto, escluso il direttore o chi ne faccia le veci, purche' ne abbia le necessarie attitudini e presti la dovuta cauzione. Egli terra' la cassa dell'Ufficio e avra' in consegna, sotto la propria responsabilita', gli arredi dell'Istituto.
tolto: In caso di bisogno, funzionari dei ruoli organici approvati con la legge 6 luglio 1912, n. 734, potranno essere adibiti all'ufficio anzidetto e destinati alle sedi ove sia necessaria l'opera loro.
tolto: Secondo l'importanza dell'ufficio, all'economo verra' corrisposta una retribuzione annua da cento a quattrocento lire, fissata di volta in volta col decreto di nomina.
tolto: Nelle citta' ove sono piu' Istituti, gli uffici di economo od alcuni di essi possono essere riuniti in uno solo; in tal caso pero' la retribuzione complessiva non potra' eccedere le lire seicento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-06-27;386~art20 · fonte del testo
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