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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresi' delle note di variazioni presentate dal Governo fino al 13 giugno 1910 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.
Testo in vigore dal 30 giugno 1910 al 14 gennaio 1911
